Statuto dell’Associazione STEM ODV
DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPI
Articolo 1
E’ costituita, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, della legge 11 agosto 1991 n. 266 e della legge Regione Lombardia 24 luglio 1993 n.22, una associazione denominata: “STEM – Studio e Trattamento del malato Ematologico – ODV“, con sede in Milano, presso la Unità Operativa di Ematologia 2 della Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico, Mangiagalli e Regina Elena di Milano Via Francesco Sforza n. 35.
Articolo 2
L’Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, non ha scopi di lucro, ha natura democratica e si fonda sui principi della solidarietà e del volontariato. Essa persegue i propri scopi attraverso l’attività prestata volontariamente dai soci a chiunque la richieda, senza alcuna forma di retribuzione. L’Associazione è a tempo indeterminato e nell’ambito dell’assistenza socio sanitaria, ha i seguenti scopi:
a) promuovere e contribuire alla formazione scientifica e culturale di medici, biologi, ricercatori e personale paramedico nel campo delle emopatie;
b) interagire, per lo specifico settore di competenza, con gli organi governativi e amministrativi dello Stato, con Stati o enti esteri ed organizzazioni internazionali, con organismi scientifici ed associazioni nazionali e straniere;
c) pubblicare monografie, reviews ed eventuali periodici, non quotidiani;
d) organizzare convegni, corsi di aggiornamento, incontri;
e) costituire commissioni ad hoc per congressi, pubblicazioni scientifiche, convegni;
f) conferire – direttamente e indirettamente -borse di studio a medici, biologi, ricercatori o personale paramedico;
g) contribuire al miglioramento di strutture sanitarie pubbliche o private onde consentire alle stesse di poter rendere ai pazienti prestazioni sempre più qualificate, sia sotto il profilo assistenziale che specificamente sanitario;
h) stipulare con Istituzioni, Enti e altri soggetti, pubblici e privati, convenzioni per lo svolgimento di attività ed iniziative funzionali al raggiungimento degli scopi sopra indicati.
L’associazione si inibisce espressamente lo svolgimento di attività diverse da quelle sopra elencate con eccezione per quanto ad esse connesse e comunque in via non prevalente.
Articolo 3
Possono essere Soci tutti coloro che, condividendo le finalità dell’Associazione, ne accettino i principi ed il presente Statuto, contribuendo con la propria attività di volontariato al raggiungimento degli scopi sociali.
Articolo 4
I Soci sono ammessi a domanda degli interessati con deliberazione del Consiglio Direttivo, il quale decide a maggioranza semplice, con parere motivato. L’ammissione all’associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo. Per il solo fatto di aver presentato domanda di ammissione s’intende che ogni Socio abbia esplicitamente accettato il presente Statuto e le sue eventuali modificazioni regolarmente approvate. Tutti i soci hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti dell’associazione e sono tenuti a pagare una quota associativa annua che verrà determinata dall’Assemblea ai sensi del successivo art. 7. La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, morosità nel pagamento dei contributi per oltre un anno, o per gravi motivi che comportino la perdita dei requisiti necessari per l’ammissione a socio. L’esclusione di un associato per gravi motivi viene deliberata dall’Assemblea, il relativo provvedimento deve essere notificato all’escluso il quale può ricorrere all’autorità giudiziaria entro il termine previsto dall’art. 24 del C.C.
Articolo 5
I Soci devono collaborare con il Consiglio Direttivo per il raggiungimento degli scopi sociali.
ORGANI
Articolo 6
Gli organi dell’Associazione sono:
- l’Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.
Tutte le cariche sociali sono gratuite.
ASSEMBLEA DEI SOCI
Articolo 7
L’Assemblea è l’organo sovrano rappresentativo della volontà dei Soci. Le sue deliberazionisono obbligatorie per tutti i Soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.
Articolo 8
- Sono di competenza dell’Assemblea:
la scelta del numero e la nomina dei componenti del Consiglio Direttivo; - la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti e la designazione del suo Presidente;
- la eventuale nomina del Comitato Scientifico;
- l’approvazione del Bilancio annuale sia consuntivo che preventivo e della Relazione del Consiglio Direttivo;
- la determinazione, su proposta del Consiglio Direttivo, delle quote di ammissione e dei contributi associativi, nonché l’eventuale penale per i ritardati versamenti;
- le modificazioni del presente Statuto;
- lo scioglimento dell’Associazione, determinandone le modalità di liquidazione e devoluzione ai sensi di legge dell’eventuale patrimonio. Può inoltre essere devoluta all’Assemblea qualsiasi decisione di particolare importanza dal Consiglio Direttivo.
Articolo 9
L’Assemblea viene convocata dal Presidente della Associazione, o da chi ne fa le veci con avviso contenente l’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo che può essere diverso da quello della sede dell’Associazione, purché in Italia, da inviarsi a mezzo lettera raccomandata R.R., fax o e-mail con modalità che ne assicuri la ricezione o con mezzo comunque idoneo a garantire a ciascun socio il diritto di essere tempestivamente informato, ai Soci almeno cinque giorni prima della data stabilita per l’Assemblea stessa.
Articolo 10
Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti soci in regola con il pagamento della quota annua.
Articolo 11
L’Assemblea è convocata almeno due volte l’anno, la prima entro il 31 dicembre per l’approvazione del bilancio preventivo e per l’eventuale rinnovo delle cariche sociali, la seconda entro il 30 aprile per l’approvazione del bilancio consuntivo. L’assemblea deve anche essere convocata su richiesta di almeno un decimo dei Soci aventi diritto al voto, contenente l’indicazione degli argomenti che si desiderano porre all’ordine del giorno.
Articolo 12
L’Assemblea straordinaria viene convocata per deliberare le modifiche statutarie ed ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno.
Articolo 13
L’Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei soci; in seconda convocazione, da tenersi almeno 24 ore dopo, essa è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti. L’assemblea straordinaria, per le delibere di cui al secondo comma dell’art. 21 del Cod. Civ., è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza di almeno i tre quarti dei soci e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli ntervenuti. In caso di parità di voti l’Assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta. Nelle deliberazioni che riguardano l’approvazione del bilancio e la loro responsabilità, i membri del Consiglio Direttivo devono astenersi dal voto. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci aventi diritto di voto.
Articolo 14
L’Assemblea viene presieduta dal Presidente della Associazione o da chi ne fa le veci; in mancanza, da chi viene designato dalla maggioranza dei Soci aventi diritto al voto che sono presenti. La redazione del verbale di assemblea è affidato al Segretario Tesoriere in carica o, in caso di sua assenza, da persona scelta dall’Assemblea.
Articolo 15
L’Assemblea vota normalmente per alzata di mano, a meno che essa non deliberi di votare per appello nominale. Ogni Socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro Socio con delega scritta anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun Socio non può rappresentare più di altri cinque Soci.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Articolo 16
Il Consiglio Direttivo è composto da tre a sette membri eletti dall’Assemblea, i quali eleggono nel loro ambito, il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario – Tesoriere. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre esercizi salvo che la delibera di nomina o designazione determini un periodo più breve, ed i suoi membri sono rieleggibili; essi prestano la loro attività gratuitamente ed hanno il diritto ad ottenere il rimborso delle spese da essi anticipate per conto dell’Associazione nell’espletamento del loro mandato. Tutte le iniziative che comportino spese, nei limiti indicati con decisione dell’Assemblea ordinaria, devono essere preventivamente autorizzate dal Consiglio. Se viene a mancare uno dei membri del Consiglio, per qualunque causa, lo stesso Consiglio provvederà alla sua sostituzione. Il Consigliere così nominato resterà in carica sino alla successiva Assemblea.
Articolo 17
Il Consiglio Direttivo si riunisce, previo avviso da inviarsi a mezzo lettera raccomandata R.R., fax, e-mail o altro mezzo che garantisca il ricevimento almeno cinque giorni prima e sempre in unica convocazione, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne facciano richiesta almeno due dei suoi componenti o il Collegio dei Revisori dei Conti, comunque almeno due volte l’anno per la compilazione del bilancio preventivo e del consuntivo e della relazione illustrativa, da sottoporre all’Assemblea per l’approvazione.
Articolo 18
I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano per due sedute consecutive alle riunioni del Consiglio, sono considerati dimissionari e vengono sostituiti con le modalità di cui al precedente Art. 18).
Articolo 19
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide se effettuate con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti e devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell’adunanza che, in assenza del Presidente o del Vice Presidente dell’Associazione, viene nominato dai Consiglieri, e dal Segretario che può essere scelto dal Consiglio anche al di fuori dei suoi componenti.
Articolo 20
Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri occorrenti per il conseguimento e l’attuazione degli scopi statutari e per la gestione dell’Associazione, eccettuati quelli che la legge o il presente Statuto riservano inderogabilmente ad altro organo. Il Consiglio può anche attribuire a singoli componenti poteri di rappresentanza e le procure occorrenti per il raggiungimento degli scopi dell’Associazione.
Articolo 21
Il Presidente:
– ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell’organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio;
– è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
– ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l’Organizzazione, davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
– convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea, Consiglio Direttivo e dell’eventuale Comitato esecutivo.
In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio direttivo per l’approvazione della relativa delibera. Di fronte agli aderenti, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell’assenza per impedimento del Presidente.
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Articolo 22
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi eletti dall’Assemblea, la quale designa anche il Presidente, i quali potranno anche essere scelti fra persone estranee all’Associazione. Almeno uno dovrà essere iscritto all’Albo Ufficiale di Revisori Contabili. Essi durano in carica per lo stesso periodo del Consiglio e sono rieleggibili. Se viene a mancare uno dei membri del Collegio, per qualsiasi causa, deve essere convocata l’Assemblea per la sua sostituzione. Il loro ufficio è gratuito.
Articolo 23
I Revisori hanno il controllo della gestione contabile e patrimoniale dell’Associazione e debbono esaminare i bilanci preventivo e consuntivo predisponendo una relazione che, insieme con quella del Consiglio Direttivo, viene presentata all’Assemblea.
ESERCIZIO
Articolo 24
Ogni esercizio sociale ha inizio il l˚ gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
PATRIMONIO
Articolo 25
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle quote di ammissione e dai contributi dei Soci, da donazioni, lasciti privati, contributi e sussidi di Autorità, Enti ed Istituzioni, dai proventi di sottoscrizioni pubbliche e private, dal ricavato di ogni altra iniziativa deliberata dal Consiglio Direttivo per procurare all’Associazione i mezzi necessari per il conseguimento degli scopi statutari. In caso di scioglimento dell’Associazione il Consiglio proporrà all’Assemblea la devoluzione del patrimonio sociale ad Organizzazioni di volontariato che perseguano fini analoghi ai propri.
Articolo 26
Il socio che cessi, per qualsiasi motivo, di far parte dell’Associazione non ha diritto alla ripetizione dei contributi e delle quote versate.
COMITATO SCIENTIFICO
Articolo 27
Il Comitato Scientifico è organo consultivo e,quando richiesto, conferisce pareri non Vincolanti circa l’attività scientifica dell’Associazione. Deve essere obbligatoriamente sentito in merito a:
– pubblicazioni di carattere scientifico effettuate o patrocinate dall’Associazione;
– costituzione di commissioni ad hoc per convegni, congressi, pubblicazioni scientifiche, premi o borse di studio per medici, biologi e ricercatori;
– convegni, corsi di aggiornamento ed incontri di carattere scientifico.
Il Comitato Scientifico è composto da un numero di membri compreso tra 3 e 7, i quali vengono nominati su deliberazione dell’Assemblea. Dura in carica cinque anni e potrà partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo su invito del medesimo. Al suo interno nomina un Segretario Scientifico il quale manterrà, in particolare, i necessari contatti con il Presidente del Consiglio Direttivo.
DIVIETO DI DISTRIBUZIONE E OBBLIGO DI IMPIEGO DEGLI UTILI
Articolo 28
E’ fatto divieto all’Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura. Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
Articolo 29
L’associazione si scioglie per delibera dell’Assemblea o per inattività dell’Assemblea stessa protratta per oltre due anni. L’assemblea che delibera lo scioglimento dell’associazione e la nomina dei liquidatori stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo. I liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell’Assemblea e sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, sceglieranno l’organizzazione non lucrativa di utilità sociale operante in identico o analogo settore o i fini di pubblica utilità cui devolvere il patrimonio residuo, fatta salva la diversa destinazione eventualmente imposta dalla legge.
DISPOSIZIONE GENERALE
Articolo 30
Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si applicano il Codice Civile ed ogni altra disposizione materia.
Iscrizione Registro Regionale del volontariato
Decreto n. 1791 del 29/03/99
Studio e Trattamento del Malato Ematologico
Segreteria: U. O. Ematologia 2 Ospedale Maggiore Policlinico
Via F. Sforza, 35 – 20122 Milano
Tel. 02 55 03 34 25 – Fax 02 55 03 34 39
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